Decade qualsiai prerogativa dei Comuni per autorizzare sub ingressi e/o affidamenti. Con quale titolo i risto-bar sulle spiagge potranno aprire ? Perché non si controlla ?
Continua la produzione giurisprudenziale dei Tribunali Amministrativi Regionali italiani tutti allineati nel dichiarare non conforme all’ ordinamento euro-unitario, e quindi con l’ obbligo da parte di tutte le autorità amministrative (enti concedenti) e giudiziarie (tribunali ordinari e amministrativi) di disapplicazione su tutto il territorio italiano, anche la “proroga tecnica” al 31.12.2024, sulla quale contavano di poter fare affidamento gli enti amministrativi concedenti (Comuni, Regioni e altre autorità) nelle delibere di indirizzo-proroga emanate tra la fine dello scorso anno e l’ inizio di quello in corso.
Le ultime recenti sentenze (Tar Campania Salerno, Sez. III, n. 703 del 22.03.2024, Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 2211 del 04.04.2024 e Tar Calabria, Sez. II, n. 555 del 5 Aprile 2024) sono univoche nel riprendere le argomentazioni giuridiche espresse dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nelle sentenze n. 2192 del 01.03.2023 e n. 11200 del 27.12.2024 le quali, a loro volta, si riportavano in toto alle motivazione delle “sentenze gemelle” n. 17 e 18 dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021.
Emblematica la motivazione del Tar Calabria 5 Aprile 2024 n. 555 di cui riprendiamo gli stralci più significativi:
“In tal senso, non può che richiamarsi l’autorevole interpretazione fornita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze del 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18 (cfr., in una fattispecie analoga, la recente sentenza di questa Sezione del 25 gennaio 2024 n. 114, la quale precisa che persuasività di tale orientamento non è certo pregiudicata dall’annullamento con rinvio operato per ragioni processuali da Cass. Civ., Sez. Un., 23 novembre 2023, -OMISSIS-2559; in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200) “. Come si può vedere il Tar Calabria richiama anche una propria pronuncia del gennaio scorso.
Continua poi la motivazione:
“In particolare, secondo il Consiglio di Stato, le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2192; Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2023, -OMISSIS-964; Cons.. Stato, Sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675; Cons. Stato, Sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992)” .
Per poi arrivare alla chiosa finale:
“La disapplicazione riguarda anche la più recente disposizione normativa recante una previsione di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contemplata dall’art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118 (anche in combinato disposto con l’art. 10-quater, comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. con l. 24 febbraio 2023, n. 14). E, dunque, ad oggi, superato il termine del 31 dicembre 2023, sino al quale la medesima Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le citate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, aveva ritenuto non opportuno far operare la disapplicazione delle varie norme sulle proroghe, anche la concessione demaniale di cui la ricorrente vanta la titolarità ha cessato di avere efficacia. Né rileva in senso contrario la proroga sino al 31 dicembre 2024 disposta dall’amministrazione comunale, ai sensi del citato art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118, che risulta tamquam non esset (anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200)”.
Molto interessante anche la conseguenza inevitabile dell’ obbligo di liberare l’ ex area in concessione la cui fonte viene attinta dal collegio calabro direttamente dalle condizioni che regolano il rapporto concessorio, una volta che esso viene dichiarato cessato:
”Conseguentemente l’annullamento della diffida a demolire e del provvedimento di decadenza della concessione, non gioverebbe alla ricorrente, che non vanta alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di concessione e, comunque, deve lasciare libera l’area di cui era concessionaria (obbligo, peraltro, anche testualmente stabilito nell’atto di concessione)”.
Le motivazioni giuridiche di sostegno a tutte queste pronunce sono state riprese pedissequamente dall’ Autorità Garante della Concorrenza e Mercato (A.G.C.M.) nelle comunicazione inviate a tutti i Comuni (e altre autorità concedenti) ai quali il Coordinamento Nazionale Mare Libero aveva inviato diffide contestando gli atti di indirizzo-proroga deliberati da tali enti a cavallo tra il vecchio nuovo anno tramite i quali essi ritenevano, impropriamente, di poter legittimare in tal modo le attività per la prossima estate. La giurisprudenza in modo inequivoco evidentemente non la pensa così e di conseguenza tutte le autorità amministrative e giudiziarie sono chiamate a compiere il proprio dovere di accertamento, controllo e sanzionatorio su tutte le attività che già da adesso vengono svolte sulle spiagge in modo “abusivo”.
Non solo: la verifica deve essere anche effettuata negli uffici comunali in quanto, scadute le concessioni il 31.12.2023 e accertata l’illegittimità della proroga tecnica al 31.12.2024, decade qualsiasi prerogativa da parte dei pubblici ufficiali per autorizzare sub ingressi e/o affidamenti nei rapporti concessori scaduti.
Attenzione perché la materia è estremamente delicata: errare humanum est, perseverae autem diabolicum.