“Tanto tuonò che…..piovve “, si potrebbe dire. I concessionari balneari, riuniti nel conclave permanente delle banalità e del falso racconto pubblico che quotidianamente divulgano, per l’ennesima volta, credendo di entrare “papi” in Europa, non solo non ne sono usciti neppure “cardinali”, ma questa volta addirittura rimangono …”spretati” visto come hanno mistificato, urbi et orbi, le attese di questa scontata pronuncia.

Anche il TAR Lecce ed il suo presidente subiscono una sorta di “capitis deminutio” in tema di interpretazione del diritto euro-unitario e di coordinamento con quello nazionale. Nessuna delle “sue” interpretazioni creative sono state accolte dai giudici Lussemburghesi. Sono stati riconfermati i principi già scolpiti sulla pietra del diritto e del buon senso dalla precedente sentenza della C.G.U.E. “Promoimpresa” del 2016 e ne sono stati aggiunti altri importanti.

Vediamoli:
1) “ L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo” . Quindi l’esame comparativo di messa in gara deve valere anche se l’ interesse concessorio si limiti a parametri con riferimenti strettamente nazionali, cioè confinati nei perimetri dei singoli stati membri.

2) “ L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del
territorio costiero del comune in questione.” Quindi si deve attribuire rilevanza, in ogni caso, all’indice di occupazione concessoria di un comune costiero concedente per valutare se in quel determinato territorio la “risorsa” sia scarsa o meno; e la risposta non può che essere positiva ( nel senso della scarsità), ad esempio, in quei casi di occupazione concessoria superiore al 50 e 60% del litorale comunale. Se poi si considera pure la legislazione nazionale che impone, un adeguato-giusto equilibrio tra spiagge libere ed in concessione, a questo punto da “scarse le risorse” diventano …..scarsissime…

3) “Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell’articolo
94 CE” . Della serie ….guardiamo la sostanza, l’ obiettivo del sistema eurounitario e non il formalismo delle “maggioranze o unanimità ” dei modelli deliberativi.

4) “L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una
determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni
produttive di effetti diretti“. La Bolkestein ha efficacia diretta nel nostro ordinamento. Punto.

5)” L’articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che: la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto
previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono
ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali“. Gioco, partita, incontro. Si sapeva già ed è confermato: i comuni non possono mettere la testa sotto la sabbia e devono disapplicare ogni proroga (illegittima) che gli venga proposta da un legislatore inadempiente agli obblighi U..E.