Il TAR Lazio (Sezione di Latina) con la sentenza 728/2024 del 14 novembre 2024 ha annullato la proroga delle concessioni balneari al 31.12.2024 concessa illegittimamente dal Comune di Gaeta nel 2023. Il ricorso da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro il Comune di Gaeta (così come per altri 30 comuni circa) scaturisce dalle diffide di Mare Libero.

Mare Libero dal dicembre del 2023 ha iniziato un’attività di segnalazione all’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di tutte le delibere delle pubbliche amministrazioni che, avvalendosi della proroga prevista  dall’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022 nella sua originaria versione, avevano differito, in assenza dei presupposti normativi, al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.
La legge “Draghi” 118/2022, in recepimento delle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021 n. 17 e 18 e della successiva giurisprudenza conforme, aveva fissato (ribadiamo, nella sua originaria versione) il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre del 2023. La stessa legge stabiliva che, solo nel momento in cui le amministrazioni concedenti avessero dimostrato, nelle more di una procedura di pubblica evidenza già in itinere, “la presenza di ragioni oggettive che ne impedissero la conclusione entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa”, esse, con atto motivato, avrebbero potuto differirne il termine di scadenza “per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024”.
Dal momento che la quasi totalità delle pubbliche amministrazioni, senza aver avviato alcuna gara e quindi distorcendo completamente i chiari presupposti di legge, si avvalevano della possibilità di proroga al 31.12.2024, abbiamo ritenuto di segnalare tali violazioni di legge all’ AGCM.
Le diffide-segnalazioni di Mare Libero APS (circa 80), che oltre alle amministrazioni deliberanti e all’ AGCM sono state inviate a tutte le autorità territorialmente competenti in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sul demanio marittimo, hanno avuto integrale recepimento da parte dell’ AGCM. Essa infatti, sulla base delle motivazioni fornite dagli enti concedenti diffidati in risposta alle sue contestazioni, decideva alternativamente, per l’archiviazione della segnalazione, per un successivo aggiornamento, oppure, nei casi in cui non rimaneva convinta delle argomentazioni giustificative degli enti concedenti, si determinava ad avvalersi delle proprie prerogative istituzionali impugnando le delibere di proroga davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali competenti.
Le iniziative dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno confermato sia il suo fondamentale ruolo di controllo del rispetto delle procedure pro-concorrenziali da parte delle pubbliche amministrazioni nel settore delle concessioni demaniali marittime, raccogliendo le segnalazioni di coloro che, come Mare Libero, la sollecitano quando riscontrano comportanti non conformi al diritto unionale, nonchè il valore, ai fini della produzione giurisprudenziale, dei suoi ricorsi impugnatori ai tribunali amministrativi competenti. Ricordiamo che è stata poprio l’ AGCM con la segnalazione AS481-AGCM del 20 ottobre 2008 ad aprire poi la strada per la contestazione all’ Italia da parte della Commissione UE della prima procedura di infrazione n. 2008/4908 in tema di Concessioni Demaniali Marittime.

In tale quadro di denunce e ricorsi rientra la vicenda del Comune di Gaeta al quale, in data 5 Gennaio 2024 (Prot. ricezione n. 810/2024 del 08/01/2024), abbiamo inviato la diffida ad annullare la “DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.250 del 21/12/2023 – Oggetto: Deliberazione Giunta Comunale n. 179 del 25.09.2023. Differimento della scadenza delle concessioni demaniali turistico ricreative al 31/12/2024. Aggiornamento.”  L’ AGCM , in relazione alla diffida, ci informava, con comunicazione del 24 giugno 2024 , che “nella propria riunione del 21 maggio 2024, disponeva l’impugnazione della suddetta Deliberazione dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Latina “.
L’esito di tale procedimento giurisdizionale si è avuto quando il Tar Lazio -Sezione staccata di Latina- con sentenza n. 728 del 14.11.2024, ha accolto il ricorso dell’AGCM annullando la delibera della Giunta Comunale di Gaeta n. 179-2023 con la quale venina differita la “la scadenza delle concessioni demaniali turistico-ricreative al 31/12/2024”.

La pronuncia è interessante per alcuni enunciati di seguito brevemente riassunti.
1. Innanzitutto ribadisce che “ogni questione sulla scarsità delle risorse e sugli eventuali criteri fissati per accertare tale scarsità non può costituire ragione per determinare la non applicabilità della direttiva 2006/123/CE nelle more della fissazione dei menzionati criteri”. E già questa statuizione ripropone l’applicabilità, piena diretta ed incondizionata della Direttiva Bolkestein nel nostro ordinamento.
2. La motivazione poi prosegue declinando in tema di proroghe quello che è a tutti gli effetti il leitmotiv di una giurisprudenza ormai consolidata, granitica: “la disapplicazione della proroga in argomento si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l’applicazione della direttiva 2003/126/CE e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare”.
3. Il Collegio si mostra ulteriormente categorico (e anche su questo punto in linea con una giurisprudenza altrettanto consolidata) nell’ affermazione della irrilevanza, per quanto concerne la statuizione della illegittimità della proroga oggetto del contenzioso, sia della tanto sbandierata mappatura delle risorse, che avrebbe dovuto essere, a dire della politica e dell’ associazionismo balneare la panacea per la risoluzione di tutti i problemi, che dell’ auspicato riordino della materia. Infatti così sentenzia: “l’applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE è piena, diretta, incondizionata e non è né può essere subordinata dal legislatore in nessun modo alla mappatura, in sede nazionale, della «scarsità» della risorsa o a qualsiasi riordino, pur atteso, dell’intera materia, pena il frontale contrasto di questa subordinazione con il diritto dell’Unione e la conseguente disapplicazione delle norme che ciò prevedano. Anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti”. Per argomentare in tale direzione il Tar Latina ha ripreso sia la sentenza della Corte di Giustizia C-348/22 (Comune di Ginosa), che le ultime recenti sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4480 e 4481 del 20 maggio 2024.
4. Altre questioni che vengono affrontante riguardano alcuni aspetti procedurali che le parti in lite hanno prospettato al Collegio, accompagnati con richieste di rinvio dell’udienza di discussione, ma che esso ha ritenuto irrilevanti (e quindi ha disatteso) ai fini della decisione in quanto non “costituiscono fattispecie idonee ad influire sulla permanenza dell’interesse dell’Autorità ricorrente a reagire avverso una delibera (come quella all’esame), che ha prorogato in via automatica e generalizzata le concessioni demaniali marittime in essere, in forza di disposizioni normative contrastanti con il diritto unionale” . Infatti i giudici amministrativi hanno ritenuto di non prendere in considerazione ai fini della pronuncia “la delibera di Giunta n. 143 del 19 giugno 2024 con la quale sono stati introdotti gli elementi di valutazione per l’individuazione dei criteri e requisiti utili e necessari per esperire i procedimenti per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive; alla predetta delibera sono stati allegati cinque estratti dal registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale, in cui si è dato atto della valutazione di pubblico interesse, con nomina a promotore dei rispettivi proponenti, di cinque proposte di project financing per la realizzazione, in concessione, di servizi e lavori di pubblico interesse, a fronte dello sfruttamento di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative” .
5. Con lo stesso motivo di irrilevanza ai fini dell’oggetto del contendere, il Tar laziale ha ritenuto, in ogni caso, di non prendere in considerazione la vigenza (al tempo della pronuncia datata 5 Novembre u.s.) del Decreto Legge n. 131/2024 poi convertito con la legge n. 166 del 14 novembre 2024 che ha prorogato l’ efficacia delle attuali concessioni demaniali marittime al 30.09.2027 ed eventualmente fino al 31.03.2028.