Completiamo la panoramica delle varie esperienze della gestione del demanio costiero in Europa analizzando la gestione del demanio marittimo nella penisola e nelle isole elleniche.
In Grecia, le questioni relative all’autorizzazione allo svolgimento delle attività turistiche sulle spiagge sono regolate dalla Legge ordinaria n. 2971 del 2001 e, in particolare, dagli articoli da 13 a 15. Essi hanno previsto delle procedure di selezione che garantiscono imparzialità e trasparenza, pertanto già in linea con quanto in seguito sanciranno i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkestein o direttiva “servizi”). Le gare (o aste pubbliche) avvengono in tutti i casi in cui si rende necessaria la concessione di un’autorizzazione, con l’unica eccezione degli hotel che si trovano di fronte alla spiaggia, per i quali proprio la specifica posizione sulla spiaggia giustifica una deroga. Questi hotel, infatti, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 4, della legge suddetta, possono ottenere, a determinate condizioni previste dalla legge, un’autorizzazione annuale all’esercizio della loro attività.
Altra peculiarità della legge 2979/20021 si ricava dalla lettura degli artt. 14 e 15 i quali disciplinano la pratica del leasing: è previsto infatti che, tramite la concessione in leasing, sia possibile sfruttare le spiagge e le coste con finalità connesse con scopi considerati di pubblica utilità, ma anche per fini commerciali ed industriali.
In ottemperanza alla suddetta normativa, il Ministero delle Finanze ha emanato un decreto nel 2014 prevedendo l’affidamento diretto (cioè senza procedura di gara) della spiaggia, attribuendo agli enti locali la responsabilità della concessione delle concessioni. Sulla base di tale decreto, sono stati approvati più di 80 progetti per la realizzazione di concessioni per uso ricreativo e turistico su parti di lidi e spiagge considerate particolarmente sensibile in termini ambientali (situati all’interno dei siti NATURA 2000), trascurando totalmente la legislazione dell’UE in materia.
La legge n. 2971/2001 prevede, inoltre, che tutte le costruzioni permanenti, i relativi atti di acquisto ed ogni modifica del territorio urbano siano proibiti entro 100 metri dal litorale nel caso in cui non sia stato adottato il provvedimento amministrativo di delimitazione della battigia, o se non sia stata completata la spiaggia o la delimitazione della battigia sia già esistente. Nello specifico, dalla fine del 2014, è prevista una nuova procedura composta di due fasi: «nella prima fase, dopo avere definito la linea preliminare, le Direzioni delle risorse pubbliche regionali eliminano le parti della linea che si sovrappongono a quelle già approvate e le riesaminano nei casi in cui non lo fossero»; nella seconda fase i segretariati generali competenti approvano la linea finale e il Ministero delle Finanze provvede con la pubblicazione sul sito web ufficiale accanto ai dettagli tecnici e agli ambiti di provenienza. La procedura non include espressamente le consultazioni pubbliche – che sono considerate parti fondamentali di una coerente gestione – ma prevede, comunque, delle forme di pubblicità che, tuttavia, non incidono sulla validità della procedura.
Altri aspetti previsti dalla legislazione greca riguardano: l’estensione delle licenze d’esercizio dei porti turistici e la costruzione di piattaforme e isole di legno speciali, banchine galleggianti, baldacchini, pergole e altre strutture di riposo e servizio per i clienti di grandi imprese alberghiere e resort. La costruzione delle strutture in questione è previsto possa avvenire esclusivamente a seguito di speciali licenze rilasciate dall’amministrazione statale decentrata competente. Con l’approvazione del New Strategic Plan for Athens (SPA 2014) per la pianificazione coerente e la gestione delle zone costiere, che prevede la successiva emanazione di un “Piano – Quadro per la gestione coerente della costa dell’Attica (PCMAC)” per ciascuna area geografica, pare che il Governo di Atene abbia fatto marcia indietro rispetto la tendenza precedente relativa lo sfruttamento dei beni pubblici, ed in particolare il demanio costiero. Infatti, lo SPA 2014, stabilisce l’estensione del PCMAC oltre la “zona critica” (cioè la battigia) alla “zona dinamica” (gli arenili). In linea con questo approccio si colloca il rafforzamento dello status giuridico delle zone costiere attuato non grazie all’azione del legislatore nazionale bensì della giurisprudenza: sono infatti diverse le decisioni Consiglio di Stato (anche qui lui…il maledetto…..) greco che hanno giocato un ruolo fondamentale in questo processo. In particolare, il Consiglio di Stato, ha affermato che l’applicazione della normativa in materia di pianificazione delle aree portuali, sulla base delle decisioni del Comitato di pianificazione e sviluppo del porto, è incostituzionale. Il Consiglio di Stato ha sottolineato, più precisamente, che la normativa approvata sulla base di queste decisioni si applica solo a casi futuri e non retroattivamente. Si sottolinea, infine, che la direttiva Bolkestein è stata attuata nell’ordinamento nazionale greco con la Legge 3544 del 2010 da cui ne deriva che le semplificazioni amministrazioni previste dal diritto UE siano ad oggi parte integrante della legislazione greca.
Avv. Roberto Biagini
Presidente Coordinamento Nazionale Mare Libero