Visto l’ incandescente dibattito che in questi giorni vede impegnata la politica nazionale, l’ associazionismo e in generale chi si occupa della materia delle concessioni demaniali marittime, ritengo sia di una certa rilevanza accennare, quindi senza la pretesa di una elaborazione scientifica-didattica onnicomprensiva sul tema, come le altre nazioni “competitors” dell’ Italia (Spagna, Portogallo, Francia, Grecia) in tema di turismo balenare disciplinano la materia del demanio costiero anche per depurare il dibattito dalle banalità che artatamente vengono immesse sui canali informativi allo specifico scopo di inquinare l’ apprendimento, la conoscenza dei non addetti ai lavori su questa non facile materia. “Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità”, era uno slogan attribuito prima a Joseph Goebbels, il fanatico ministro della propaganda nazista, e poi mutuato da tutti coloro che si prefiggono lo scopo di immettere bufale nel “racconto quotidiano” per anestetizzare la verità e sulla questione delle spiagge di bugie da parte di chi aveva (e ha) l’interesse a mantenere lo status quo ne sono circolate tante.
SPAGNA.
La prima puntata di questo sorta di “bignami demaniale” la dedichiamo alla Spagna il cui modello è sempre innalzato dall’ associazionismo balneare come esempio da seguire, mentre ad una attenta analisi potrebbe risultare totalmente controproducente per loro, un sorta di effetto boomerang per gli stabilimenti balneari “semplici” cioè per quelle attività imprenditoriali che hanno come unica attività l’ erogazione del “servizio base” (ombrelloni, sdrai, lettini, servizi igienici, docce) e che utilizzano per i propri scopo sociali “attrezzature non fisse e completamente amovibili o che è lo stesso, “impianti di facile sgombero”; in buona sostanza quelle installazioni per le quali dal nostro codice della navigazione ritiene debba essere data preferenza in caso di “Concorso di più domande di concessione” (art. 37) e per le quali il “Regolamento per l’ esecuzione del codice della navigazione” ne prevede la disciplina con le “Concessioni per licenza” (Art. 8). Stiamo parlando della maggioranza delle concessioni demaniali marittime italiane (e, ad esempio, della quasi totalità delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo riminesi), in quanto, le altre, quelle rilasciate per “Atto formale” (Art. 9 Reg. Es. Cod. Nav.), sono di numero in gran lunga inferiore.
Prima differenza sostanziale tra Spagna e Italia, propedeutica a qualsivoglia dibattito sul tema e che già costituisce una sorta di demarcazione netta tra le “bufale e la verità” di cui accennavo, è che nel paese iberico le spiagge vengono definite “libere” e per tale motivo non sono oggetto di concessione, bensì di mera autorizzazione come spiegheremo in prosieguo, in quanto “oggetto di occupazione concessoria ” può solo essere la zona interna di demanio che si trova al termine della spiaggia vera e propria. Come si può ben capire già da questa fondamentale distinzione in Spagna va in onda un altro film rispetto a quello italiano, ma procediamo con ordine.
Il demanio marittimo in Spagna ha diretta copertura costituzionale (art. 132, secondo comma, Costituzione del 1978) riservandone, poi, alla legge la disciplina giuridica attuativa. La materia ha avuto specifica regolamentazione con due leggi fondamentali e cioè la “Ley 22/1988 c.d. Ley de Costas” e la “Ley 2/2013 c.d. Ley del protecciòn y uso sostenible del litoral” le quali hanno completamente rivoltato la precedente legislazione (anni 60-70-80) in tema di demanio marittimo in quanto tale previgente normativa aveva predisposto terreno fertile per una irresponsabile politica di urbanizzazione selvaggia delle coste spagnole. Considerando che in Spagna solo un quarto delle coste è “spiaggia” la cementificazione aveva compromesso tutta l’area di costa a monte della spiaggia appetibile per edificare. La parola che ai tempi andava di moda era la “balearizzazione” della costa iberica (comparandola a quanto succedeva soprattutto a Maiorca) in quanto vi era stata una sorta di “privatizzazione e presa di possesso delle coste” senza alcun tipo di controllo. La nuova normativa non solo ha esplicitamente sancito “l’uso pubblico del mare, della riva, e del resto del demanio pubblico marittimo-terrestre, con le sole eccezioni derivanti da ragioni di interesse pubblico debitamente giustificate”. Ma si è ulteriormente spinta ad affermare il carattere pubblico delle coste “riconoscendo alla pubblica amministrazione di reclamare il diritto sui suoli privatizzati” in ragione dei principi costituzionali di inalienabilità e imprescrittibilità (Art. 132, primo comma, Cost. 1978) e quindi non acquisibili dai privati.
In termini pratici l’attuazione di questi principi ha comportato che le “costruzioni edificate dai privati su suolo privato costiero, legali o illegali senza alcun tipo di controllo” da un giorno all’altro passavano al demanio pubblico mediante una semplice demarcazioni di confini (avanzamento verso l’interno della cosiddetta “dividente demaniale”) senza nessuna forma di esproprio, confisca e conseguente indennizzo. Tale situazione ha comportato il proliferare di contenziosi ai quali lo Stato spagnolo ha posto fine con il riconoscimento di una “concessione prima trentennale e poi settantacinquennale”, ai proprietari privati, ora divenuti meri concessionari, per utilizzare a scopo turistico ricreativo quella parte di costa (ora diventata pubblica) a monte della “spiaggia” vera e propria, che già avevano compromesso con le loro strutture quando era privata. In buona sostanza invece di pagare l’indennizzo per l’esproprio la pubblica amministrazione ha rilasciato concessioni ex novo ai privati spagnoli (che in ogni caso corrispondono un canone annuo) per quella durata. Come si può ben capire siamo di fronte ad una situazione completamente diversa da quella italiana, con buona pace di quanti millantano il contrario, in quanto i nostri concessionari, a differenza dei privati spagnoli, erano allora (quando ha avuto la concessione) e sono ora (e quindi lo sono sempre stati), a perfetta conoscenza che il terreno, sul quale hanno costruito ed installato loro strutture, è sempre stato demaniale statale, pubblico, di tutti noi e quindi non di loro proprietà. Infatti, come detto sopra, i nostri concessionari, che a differenza dei “colleghi spagnoli” utilizzano eccome la spiaggia per scopi concessori, o hanno in mano la concessione “per atto formale”, quella rilasciata per atto pubblico che ha ad oggetto: 1) l’utilizzo del bene demaniale per più di 4 anni; 2) o che importa impianti di difficile rimozione. Oppure sono titolari di: 3) concessioni “per licenza” per l’utilizzo non superiore al quadriennio e che non importano impianti di difficile rimozione. Solitamente le concessioni per “atto formale” sono quelle utilizzate per la costruzione di darsene o altre strutture pesanti che rimangono in proprietà superficiaria del privato per un lungo periodo di tempo, quello necessario all’ ammortamento, e che poi ritornano al pubblico. Quelle per “licenza” hanno invece ad oggetto “gli stabilimenti balneari. In entrambi le tipologie i titolari però sanno “già di che morte devono morire a fine concessione” (del resto ben scandite per iscritto nelle condizioni di concessione) in quanto o consegnano il bene allo Stato se si tratta di bene di non facile rimozione (concessione per atto formale) oppure smontano le opere di facile rimozione e riconsegnano la spiaggia libera allo Stato (concessione per licenza). Con la variante prevista, però, dall’ art. 49 del codice della navigazione, che sanziona i “furbetti della spiaggia”; infatti se la concessione aveva ad oggetto “beni facilmente amovibili”, non importa se rilasciata per atto formale o per licenza, e a fine concessione viene invece riscontrata la presenza di opere di non facile rimozione, l’ art. 49 c.n. concede allo Stato o “di incamerare il bene senza alcun compenso o di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato “. Della serie, conoscevi quello che potevi installare per i tuoi usi, hai voluto fare “l’italiano” adesso ne paghi le conseguenze.
Veniamo così ad analizzare la situazione attuale spagnola spiegando la differenza tra i due titoli abilitativi previsti dall’ ordinamento giuridico per l’uso del demanio marittimo: la concessione e l’autorizzazione.
Come abbiamo già spiegato sopra “le concessioni demaniali” attualmente presenti in Spagna disciplinano l’utilizzo di quegli immobili, di quelle strutture demaniali a scopi economici che sorgono lungo il litorale ma al di fuori delle spiagge, dell’arenile. E devono rispettare dimensioni e distanze bel stabilite dall’ art. 33 della Ley de Costas . Relativamente alla scelta del contraente, il sistema spagnolo ammette in via generale lo svolgimento di procedure concorsuali per la scelta del contraente tra determinate categorie di soggetti. Tuttavia l’art. 75 della Ley del Costas lascia ampia discrezionalità all’ amministrazione concedente la decisione relativa alla convocazione della gara. Per coloro, invece, che già erano titolari di concessione è previsto che questi possano mantenere il loro diritto e nel momento dell’estinzione dello stesso possono beneficiare di una proroga straordinaria o chiedere una nuova concessione. È prevista la trasmissibilità mortis causa e per atto inter vivos tra previa autorizzazione delle’ amministrazione competente. Della durata di 75 anni ne abbiamo già accennato.
Sono soggette invece ad autorizzazione amministrativa le attività che si possono esercitare sulla spiaggia, sull’arenile per scopo di lucro e con beni di facilmente smontabili (art. 51 Ley de Costas) e per chi volesse affittare lettini, sdrai, ombrelloni è anche necessaria un’ autorizzazione per lo svolgimento di attività commerciale: resta in ogni caso il vincolo dell’ occupazione massima della metà della superficie disponibile, con la realizzazione di strutture distribuite nello spazio in modo omogeneo. Le autorizzazioni devono essere, per legge, oggetto di informativa pubblica (art. da 52 a 55 Ley de Costas) e la durata è stata allungata da uno a 4 anni. Come potere facilmente intuire stiamo parlando di una situazione similare a quella della quasi stragrande maggioranza delle nostre spiagge ma disciplinata in modo serio, rigoroso di salvaguardia del pubblico interesse e non come da noi dove invece si è sempre privilegiato con le vergognose reiterate proroghe solo ed esclusivamente la tutela dei privilegi privati. Quindi ben venga l’esempio della “felice ed illuminata terra di Spagna” ad insegnarci come si disciplina la gestione delle spiagge, ma che sia quello codificato dalle norme della “Ley de Costas” e non quello mistificatore dei “75 anni di proroga” raccontato in questi anni, pro domo loro, dai “balneari”.
Roberto Biagini
Presidente Coordinamento Nazionale Mare Libero